La legge di conversione del DL 168/2004 – in vigore dal 1° agosto 2004 – aumenta dal 10% al 20% il coefficiente di rivalutazione delle rendite catastali per gli immobili diversi dalla "prima casa" oggetto di atti cui si applica l’imposta di registro.
Per i conteggi:
Nelle Legge 350/2003 è stato poi disposto che dal 1° gennaio 2004 ed ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (quindi né ai fini ICI, IVA, Irpef/Ires) l’aumento dei moltiplicatori delle rendite con una rivalutazione del 10%, ora divenuta dal 1° agosto 2004 del 20%.
Pertanto:
1.- PER GLI ATTI CUI SI APPLICA L’IMPOSTA DI REGISTRO AVENTI A OGGETTO TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALLA "PRIMA CASA", LA VALUTAZIONE AUTOMATICA SI CALCOLA APPLICANDO ALLE RENDITE CATASTALI L’AGGIORNAMENTO (5% PER I FABBRICATI E 25% PER I TERRENI) E SI MOLTIPLICA IL PRODOTTO CON I COEFICIENTI DEL DM 14.12.1991 RIVALUTATI AL 20%. Per esempio se la rendita catastale riferita ad una abitazione è pari a € 1.000, essa va aggiornata del 5% e il risultato moltiplicato per 120, ottenendo il risultato di 1.260. Semplificando, si ottiene:
2.- PER GLI ATTI CUI SI APPLICA L’IMPOSTA DI REGISTRO E AVENTI AD OGGETTO LA "PRIMA CASA" OCCORRE MOLTIPLICARE LA RENDITA PER 115,50
3.- PER GLI ATTI SOGGETTI AD IVA, SI MOLTIPLICA LA RENDITA CATASTALE